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Bilancio preventivo e consuntivo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Commi 1, 1-bis

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a
quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 

Bilancio preventivo e consuntivo

Budget Annuali

Budget Annuale 2015:

Budget Annuale 2014:

Budget Annuale 2013:

Bilanci di esercizio

Bilancio di esercizio 2014:

Bilancio di esercizio 2013:

Bilancio di esercizio 2012:

Contenuto inserito il 26-09-2018 aggiornato al 26-09-2018

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